Il decreto, che si applica fino al 31 dicembre 2021, riguarda le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.
Sono esclusi i prodotti Dop, Igp, Stg e quelli protetti in virtù di accordi internazionali.
Nell’etichettatura di tali alimenti vanno riportate le seguenti informazioni:
- Paese di nascita: (nome del Paese di nascita degli animali);
- Paese di allevamento: (nome del Paese di allevamento degli animali);
- Paese di macellazione: (nome del Paese in cui sono stati macellati gli animali).
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati:
- nello stesso Paese, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: (nome del Paese)”. La dicitura “100% italiano” è utilizzabile solo quando la carne proviene da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia;
- in uno o più Stati membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: UE”.
- in uno o più Stati non membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: extra UE”;
Qualora l’indicazione dell’origine si riferisca a più di uno Stato, il riferimento al nome del Paese può essere sostituito dai termini “UE”, “extra UE” o “UE o extra UE”, a seconda dei casi.
Il luogo di provenienza va apposto in etichetta nel campo visivo principale ed è stampato in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile.
Esso non deve essere in nessun modo nascosto, oscurato, limitato o separato da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni relative all’indicazione obbligatoria della provenienza previste dal decreto si applicano le sanzioni stabilite dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
I prodotti che non soddisfano i requisiti del presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso (il 15 novembre), possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta.